Art. 3
In vigore dal 9 ott 2014
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio in conformità del suo articolo 6, paragrafo 3.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a effettuare la notifica prevista dal protocollo all'articolo 6, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:733:oj#art-3