Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 ott 2014
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio in conformità del suo articolo 6, paragrafo 3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a effettuare la notifica prevista dal protocollo all'articolo 6, paragrafo 3.
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