Art. 5
In vigore dal 1 ott 2014
1. L'Italia procede al recupero dell'aiuto di Stato incompatibile di cui all' presso i beneficiari.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui si considerano poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
4. L'Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all' con effetto alla data di adozione della presente decisione.
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