Art. 2

In vigore dal 1 ott 2014
1.   I conferimenti di capitale cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Alghero costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L'aiuto di Stato è stato concesso dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 2.   L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
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Art. 2 Decisione (UE) 2015/1584 — Testo vigente | Portale Normativo