Art. 8

Relazioni sulle misure

In vigore dal 23 lug 2014
Relazioni sulle misure 1.   Entro trenta giorni dalla notifica di cui all', paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri inviano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure che hanno adottato o intendono adottare conformemente all', paragrafo 3, nonché sulla tempistica di cui all', paragrafo 5. La relazione comprende anche gli elementi seguenti: a) le informazioni sull'ubicazione della zona delimitata e la descrizione delle sue caratteristiche potenzialmente rilevanti per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione dell'organismo specificato; b) una mappa che indichi i confini della zona delimitata; c) le informazioni sulla presenza dell'organismo specificato e dei suoi vettori; d) le misure per conformarsi alle prescrizioni relative agli spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione di cui all'. La relazione illustra inoltre le prove e i criteri alla base delle misure. 2.   Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione che comprenda la versione aggiornata delle informazioni di cui al paragrafo 1.
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