Art. 2
Obblighi di segnalazione
In vigore dal 2 lug 2014
Obblighi di segnalazione
Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione contenente le informazioni relative alla quantità di frutti specificati introdotti nell'Unione ai sensi della presente decisione nel corso della campagna d'importazione precedente. Tale relazione contiene anche i risultati delle ispezioni di cui al punto 2 dell'allegato.
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