Art. 1

Introduzione di agrumi nell'Unione

In vigore dal 2 lug 2014
Introduzione di agrumi nell'Unione Fatti salvi i punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5, e in deroga al punto 16.4, lettere c) e d) dell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE, i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti di Citrus aurantium L. e di Citrus latifolia Tanaka, originari del Sud Africa («i frutti specificati»), possono essere introdotti nell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato della presente decisione.
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