Art. 2
In vigore dal 1 lug 2014
Tutti gli Stati membri sono autorizzati ad applicare la misura di cui all'. Il Regno Unito mette a disposizione degli altri Stati membri che intendono applicare detta misura, e che ne facciano richiesta, il rapporto di conversione di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2011. Gli Stati membri che applicano la misura lo notificano alla Commissione, all'Agenzia e alle autorità aeronautiche nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:426:oj#art-2