Art. 1

In vigore dal 1 lug 2014
Il Regno Unito può concedere approvazioni in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1178/2011 e applicare invece le norme previste dalla sezione 1 dell'allegato alla presente decisione, a condizione che le condizioni di cui alla sezione 2 dell'allegato siano rispettate.
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