Art. 6

In vigore dal 23 giu 2014
1.   Le denominazioni protette a norma del titolo IV, capitolo 9, sezione 2, sottosezione 3 «Indicazioni geografiche», dell'accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente. 2.   A norma dell'articolo 207 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione applicano la protezione di cui al titolo IV, articoli 204, 205 e 206 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.
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Art. 6 Decisione (UE) 2014/668 — Testo vigente | Portale Normativo