Art. 1
In vigore dal 23 giu 2014
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»), per quanto riguarda i titoli III (con eccezione dell'articolo 17), IV, VI e VI dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli, con riserva della conclusione di tale accordo e conformemente all'atto finale (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:668:oj#art-1