Art. 5
Obblighi di informazione
In vigore dal 5 giu 2014
Obblighi di informazione
1. La Commissione fornisce agli interessati i dati di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda le informazioni di cui essa è responsabile in virtù della presente decisione.
2. Fermi restando gli obblighi verso gli interessati che incombono agli Stati membri e agli altri organismi che gestiscono le banche dati nazionali interconnesse, la Commissione indica agli interessati anche chi contattare ai fini dell'effettivo esercizio dei loro diritti di informazione, accesso, rettifica e opposizione conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati. La Commissione si richiama alle specifiche dichiarazioni sulla protezione dei dati personali degli Stati membri e degli altri organismi.
3. La Commissione rende inoltre disponibili sul Portale:
a)
le traduzioni, nelle lingue del Portale, delle informative sulla privacy degli Stati membri di cui al paragrafo 2;
b)
un'ampia informativa sulla privacy riguardante il Portale, conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, in forma chiara e comprensibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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