Art. 5 · Obblighi di informazione

Art. 5

Obblighi di informazione

In vigore dal 5 giu 2014
Obblighi di informazione 1.   La Commissione fornisce agli interessati i dati di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda le informazioni di cui essa è responsabile in virtù della presente decisione. 2.   Fermi restando gli obblighi verso gli interessati che incombono agli Stati membri e agli altri organismi che gestiscono le banche dati nazionali interconnesse, la Commissione indica agli interessati anche chi contattare ai fini dell'effettivo esercizio dei loro diritti di informazione, accesso, rettifica e opposizione conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati. La Commissione si richiama alle specifiche dichiarazioni sulla protezione dei dati personali degli Stati membri e degli altri organismi. 3.   La Commissione rende inoltre disponibili sul Portale: a) le traduzioni, nelle lingue del Portale, delle informative sulla privacy degli Stati membri di cui al paragrafo 2; b) un'ampia informativa sulla privacy riguardante il Portale, conformemente agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, in forma chiara e comprensibile.
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