Art. 1

In vigore dal 22 mag 2014
In conformità alla presente decisione si applicano all'Irlanda i seguenti accordi di riammissione conclusi dall'Unione: a) l'accordo con la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese, concluso con decisione 2004/424/CE; b) l'accordo con la Repubblica di Albania, concluso con decisione 2005/809/CE; c) l'accordo con la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, concluso con decisione 2005/372/CE; d) l'accordo con la Federazione russa, concluso con decisione 2007/341/CE; e) l'accordo con il Montenegro, concluso con decisione 2007/818/CE; f) l'accordo con la Repubblica di Serbia, concluso con decisione 2007/819/CE; g) l'accordo con la Bosnia-Erzegovina, concluso con decisione 2007/820/CE; h) l'accordo con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, concluso con decisione 2007/817/CE; i) l'accordo con la Repubblica di Moldova, concluso con decisione 2007/826/CE; j) l'accordo con la Repubblica islamica del Pakistan, concluso con decisione 2010/649/UE; k) l'accordo con la Georgia, concluso con decisione 2011/118/UE.
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Art. 1 Decisione (UE) 2014/298 — Testo vigente | Portale Normativo