Art. 1
In vigore dal 22 mag 2014
In conformità alla presente decisione si applicano all'Irlanda i seguenti accordi di riammissione conclusi dall'Unione:
a)
l'accordo con la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese, concluso con decisione 2004/424/CE;
b)
l'accordo con la Repubblica di Albania, concluso con decisione 2005/809/CE;
c)
l'accordo con la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, concluso con decisione 2005/372/CE;
d)
l'accordo con la Federazione russa, concluso con decisione 2007/341/CE;
e)
l'accordo con il Montenegro, concluso con decisione 2007/818/CE;
f)
l'accordo con la Repubblica di Serbia, concluso con decisione 2007/819/CE;
g)
l'accordo con la Bosnia-Erzegovina, concluso con decisione 2007/820/CE;
h)
l'accordo con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, concluso con decisione 2007/817/CE;
i)
l'accordo con la Repubblica di Moldova, concluso con decisione 2007/826/CE;
j)
l'accordo con la Repubblica islamica del Pakistan, concluso con decisione 2010/649/UE;
k)
l'accordo con la Georgia, concluso con decisione 2011/118/UE.
Storico versioni
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