Art. 2
In vigore dal 21 mag 2014
1. I primi tre Stati membri sorteggiati hanno diritto a raccomandare un esperto ciascuno.
2. A tale proposito ciascuno dei tre Stati membri sceglie un esperto dal gruppo di potenziali esperti europei istituito dalla Commissione e raccomanda che tale esperto sia nominato nella giuria.
3. Alla luce di tali raccomandazioni e previa debita valutazione degli esperti raccomandati dal pertinente organo preparatorio del Consiglio, il Consiglio nomina i tre esperti che devono far parte della giuria di selezione e monitoraggio per un periodo di tre anni.
4. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 3:
a)
il Consiglio nomina i suoi esperti per la giuria 2015 per un periodo di un anno;
b)
gli esperti nominati per il 2015 sono tuttavia considerati nominati anche per il periodo 2016-2018.
Pertanto, a norma dell', paragrafo 1, gli Stati membri con città che devono essere selezionate o monitorate dalla giuria 2015 e dalla giuria 2016-2018 sono esclusi dal sorteggio per la nomina degli esperti nella giuria 2015.
5. In caso di dimissioni, decesso o incapacità permanente di un esperto della giuria, lo Stato membro che ha raccomandato tale esperto raccomanda la nomina di un sostituto per la restante durata del mandato di quell'esperto. A tal fine si applica la procedura di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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