Art. 1
In vigore dal 21 mag 2014
1. È organizzato un sorteggio fra gli Stati membri. La partecipazione degli Stati membri al sorteggio è volontaria. Tuttavia, per ridurre al minimo il rischio di un conflitto di interessi, è escluso dal sorteggio lo Stato membro una cui città deve essere selezionata o monitorata durante il mandato degli esperti della giuria. Nell'allegato della presente decisione figura l'elenco degli Stati membri esclusi redatto in conformità di detto principio.
2. Per garantire un'ampia copertura geografica sono esclusi dal sorteggio anche gli Stati membri che hanno raccomandato gli esperti per la nomina da parte del Consiglio nel mandato precedente.
Storico versioni
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