Art. 5
Cooperazione
In vigore dal 15 mag 2014
Cooperazione
La rete avvia la cooperazione con le parti interessate del mercato del lavoro, inclusi altri prestatori di servizi per l'impiego, e, ove opportuno, parti sociali, organizzazioni che rappresentano i disoccupati o i gruppi vulnerabili, ONG che operano nel campo dell'occupazione, autorità regionali e locali, la rete europea per la politica di orientamento lungo tutto l'arco della vita e servizi privati per l'impiego, coinvolgendole nelle attività e negli incontri della rete e scambiando con loro informazioni e dati.
Storico versioni
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