Art. 4

Iniziative della rete

In vigore dal 15 mag 2014
Iniziative della rete 1.   Nell'ambito dei settori di responsabilità degli SPI, la rete conduce, in particolare, le seguenti iniziative: a) lo sviluppo e l'attuazione tra gli SPI a livello dell'Unione dell'apprendimento comparativo basato su elementi concreti per comparare, con una metodologia adeguata, le prestazioni delle loro attività nei seguenti settori: i) il contributo alla riduzione della disoccupazione per tutti i gruppi di età e per i gruppi vulnerabili; ii) il contributo alla riduzione della durata della disoccupazione e la riduzione dell'inattività per far fronte alla disoccupazione di lunga durata e strutturale nonché all'esclusione sociale; iii) la copertura dei posti vacanti (anche mediante la mobilità volontaria dei lavoratori); iv) la soddisfazione dei clienti per i servizi degli SPI. b) la fornitura di assistenza reciproca, sotto forma di attività inter pares o di gruppo, tramite la cooperazione, lo scambio di informazioni, di esperienze e di personale tra i membri della rete, incluso un sostegno all'attuazione delle raccomandazioni sugli SPI specifiche per paese formulate dal Consiglio su richiesta dello Stato membro o dello SPI interessato; c) contribuire a modernizzare e rafforzare gli SPI in settori di importanza cruciale, in linea con gli obiettivi occupazionali e sociali di Europa 2020; d) redigere relazioni su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa; e) contribuire all'attuazione di iniziative pertinenti nel campo dell'occupazione; f) adottare ed attuare il proprio programma di lavoro annuale che stabilisce i suoi metodi di lavoro, i risultati concreti da ottenere e i dettagli relativi all'attuazione dell'apprendimento comparativo; g) promuovere e condividere le migliori prassi sull'identificazione dei NEET e sullo sviluppo di iniziative volte a garantire che tali giovani acquisiscano le competenze necessarie per entrare e rimanere sul mercato del lavoro. Riguardo all'iniziativa indicata al primo comma, lettera a), l'apprendimento comparativo utilizza gli indicatori definiti nell'allegato. La rete partecipa inoltre attivamente all'attuazione di queste iniziative mediante la condivisione di dati, conoscenze e prassi. Gli Stati membri restano competenti a decidere se impegnarsi su base volontaria in esercizi supplementari di apprendimento comparativo in settori distinti da quelli elencati alla lettera a), punti da i) a iv). 2.   La rete stabilisce un meccanismo di rendicontazione rispetto alle iniziative di cui al paragrafo 1. In applicazione di tale meccanismo, i membri della rete presentano relazioni sulla loro attività con cadenza annuale al consiglio direttivo.
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Iniziative della rete (Art. 4 Decisione (UE) 2014/573) — Testo vigente | Portale Normativo