Art. 11

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 15 mag 2014
Comunicazione di informazioni 1.   Su richiesta della Commissione, EURAMET trasmette tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione delle relazioni di cui all’. 2.   Attraverso EURAMET gli Stati partecipanti presentano alla Commissione eventuali informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria dell’EMPIR. 3.   La Commissione inserisce le informazioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, nelle relazioni di cui all’.
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