Art. 2

Contributo finanziario dell’Unione

In vigore dal 15 mag 2014
Contributo finanziario dell’Unione 1.   Il contributo finanziario dell’Unione a copertura dei costi amministrativi ed operativi del programma AAL è pari a 175 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’Unione proviene dagli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell’Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio (9) conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 2.   L’impegno finanziario annuale dell’Unione al programma AAL non supera quello degli Stati partecipanti. 3.   Un importo non superiore al 6 % del contributo finanziario dell’Unione, di cui al paragrafo 1, è utilizzato per contribuire ai costi amministrativi del programma AAL.
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