Art. 1
Partecipazione al programma AAL
In vigore dal 15 mag 2014
Partecipazione al programma AAL
1. L’Unione partecipa al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma ("programma AAL") avviato congiuntamente da Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria ("Stati partecipanti"), alle condizioni di cui alla presente decisione.
2. Qualsiasi Stato membro diverso rispetto a quelli elencati al paragrafo 1 e qualsiasi altro paese associato ad Orizzonte 2020, può in qualsiasi momento presentare domanda per partecipare al programma AAL, a condizione di soddisfare la condizione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione. Ai fini della presente decisione, se essi soddisfano la condizione prevista all’, paragrafo 1, lettera c), sono considerati quale Stato partecipante.
Storico versioni
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