Art. 1
In vigore dal 14 mag 2014
La decisione di esecuzione 2012/44/UE è così modificata:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Ai fini dell'articolo 13 della direttiva 91/496/CEE e dell'articolo 18 della direttiva 97/78/CE, i punti di entrata autorizzati nei dipartimenti francesi d'oltremare di Guadalupa, Martinica, Guyana francese e Mayotte sono elencati nell'allegato della presente decisione.»;
2)
nell'elenco dei punti di entrata autorizzati figurante nell'allegato, dopo la voce relativa alla Guyana francese — St Georges de l'Oyapock, è aggiunta le seguente voce relativa a Mayotte:
«Mayotte — Longoni
FR09900
P
HC, NHC-NT»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2014:282:oj#art-1