Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 mag 2014
La decisione di esecuzione 2012/44/UE è così modificata: 1) l' è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'articolo 13 della direttiva 91/496/CEE e dell'articolo 18 della direttiva 97/78/CE, i punti di entrata autorizzati nei dipartimenti francesi d'oltremare di Guadalupa, Martinica, Guyana francese e Mayotte sono elencati nell'allegato della presente decisione.»; 2) nell'elenco dei punti di entrata autorizzati figurante nell'allegato, dopo la voce relativa alla Guyana francese — St Georges de l'Oyapock, è aggiunta le seguente voce relativa a Mayotte: «Mayotte — Longoni FR09900 P HC, NHC-NT»
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