Art. 5

In vigore dal 12 mag 2014
1.   A decorrere dal 1o luglio 2015 le relazioni intermedie di cui all' e le relazioni finali e le domande di rimborso di cui all' sono trasmesse dagli Stati membri on line utilizzando gli appositi modelli elettronici standard forniti dalla Commissione, fatta eccezione per i programmi relativi alle malattie di cui all', lettera a), punto vii). 2.   In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, viene presentata alla Commissione una versione firmata della parte delle relazioni finali e delle domande di rimborso di cui all', lettera b).
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Art. 5 Decisione (UE) 2014/288 — Testo vigente | Portale Normativo