Art. 2
In vigore dal 12 mag 2014
Ai fini della presente decisione si intende per
a)
«relazioni intermedie»: le relazioni tecniche (3) e finanziarie intermedie relative all'attuazione dei programmi in corso, da presentare alla Commissione come previsto all'articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE;
b)
«relazioni finali»: le relazioni tecniche e finanziarie particolareggiate da presentare alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno per l'intero esercizio precedente di applicazione di ciascun programma approvato, come previsto all'articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE;
c)
«domande di rimborso»: le domande di rimborso relative alle spese sostenute da uno Stato membro, da presentare alla Commissione come previsto all'articolo 27, paragrafo 8, della decisione 2009/470/CE.
Storico versioni
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