Art. 3
Merci in transito
In vigore dal 6 mag 2014
Merci in transito
1. Le disposizioni dell'accordo sono applicabili alle merci, esportate o dalla Croazia verso la Svizzera o dalla Svizzera verso la Croazia, che rispettano le norme del protocollo n. 3 e che, alla data di adesione della Croazia, sono in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in zona franca in Croazia o in Svizzera.
2. In casi del genere, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di adesione, sia presentata alle autorità doganali del paese importatore una prova d'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.
Storico versioni
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