Art. 3 · Merci in transito

Art. 3

Merci in transito

In vigore dal 6 mag 2014
Merci in transito 1.   Le disposizioni dell'accordo sono applicabili alle merci, esportate o dalla Croazia verso la Svizzera o dalla Svizzera verso la Croazia, che rispettano le norme del protocollo n. 3 e che, alla data di adesione della Croazia, sono in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in zona franca in Croazia o in Svizzera. 2.   In casi del genere, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di adesione, sia presentata alle autorità doganali del paese importatore una prova d'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.
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