Art. 3

In vigore dal 2 mag 2014
Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo di carta trasformata deve rientrare nel gruppo di prodotti «prodotti di carta trasformata» definito all' della presente decisione e soddisfare i criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato alla presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2014/256 — Testo vigente | Portale Normativo