Art. 1

In vigore dal 2 mag 2014
1.   Il gruppo di prodotti «prodotti di carta trasformata» comprende: a) buste e sporte di carta composte da almeno il 90 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta; b) prodotti di cartoleria composti per almeno il 70 % in peso da carta, cartone o substrati a base di carta, fatta eccezione per le sottocategorie delle cartelle sospese e delle cartelline munite di graffe metalliche. Nel caso di cui al punto b), il componente di plastica non può superare il 10 %, fatta eccezione per i classificatori e i raccoglitori, i quaderni, i taccuini, i diari, per i quali il peso della plastica non può superare il 13 %. Il peso del metallo non può inoltre superare i 30 g per prodotto, fatta eccezione per le cartelle sospese munite di graffe metalliche e i classificatori, in cui può arrivare a 50 g, e i raccoglitori, in cui può arrivare fino a 120 g. 2.   Il gruppo di prodotti «prodotti di carta trasformata» non comprende: a) i prodotti di carta stampata inseriti nell'Ecolabel UE stabilito dalla decisione 2012/481/CE della Commissione (2); b) i prodotti da imballaggio (fatta eccezione per le sporte di carta).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:256:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo