Art. 7

Partecipazione degli Stati membri

In vigore dal 16 apr 2014
Partecipazione degli Stati membri 1.   Gli Stati membri che intendono partecipare all'attuazione delle azioni di cui all' presentano alla Commissione una domanda comprovante la conformità ai seguenti criteri: a) possedere o avere accesso: i) ad adeguati sensori SST disponibili o in fase di sviluppo e alle risorse umane e tecniche per gestirli o ii) ad adeguate capacità operative di analisi e di trattamento dei dati concepite specificatamente per l'SST; b) elaborare un piano d'azione per l'attuazione delle azioni di cui all', comprese le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alle procedure di presentazione delle domande e alla conformità degli Stati membri ai criteri di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   Tutti gli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 designano l'organismo nazionale incaricato di rappresentarli. Gli organismi nazionali designati costituiscono un consorzio e stipulano l'accordo di cui all'. 4.   La Commissione pubblica e aggiorna sul suo sito web l'elenco degli Stati membri partecipanti. 5.   La responsabilità per la gestione dei sensori, il trattamento dei dati e l'attuazione della politica in materia di dati spetta agli Stati membri partecipanti. Le risorse degli Stati membri partecipanti rimangono completamente sotto il controllo nazionale.
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