Art. 10

Coordinamento delle attività operative

In vigore dal 16 apr 2014
Coordinamento delle attività operative Gli organismi nazionali designati che costituiscono il consorzio di cui all', paragrafo 3, concludono un accordo recante le norme e i meccanismi per la loro cooperazione all'attuazione delle azioni di cui all'. In particolare, tale accordo comprende disposizioni riguardanti: a) l'uso e lo scambio di informazioni SST, tenendo conto delle raccomandazioni approvate «Space Situational Awareness data policy — recommendations on security aspects» (Trattamento dei dati nel quadro della capacità europea in materia di sorveglianza/conoscenza dell'ambiente spaziale — raccomandazioni sugli aspetti relativi alla sicurezza); b) la creazione di una struttura di gestione dei rischi per garantire l'attuazione delle disposizioni sull'uso e sullo scambio sicuro dei dati e delle informazioni SST; c) la cooperazione con il SATCEN al fine di realizzare l'azione di cui all', paragrafo 1, lettera c).
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Coordinamento delle attività operative (Art. 10 Decisione (UE) 2014/541) — Testo vigente | Portale Normativo