Art. 7

Presentazione delle candidature negli Stati membri

In vigore dal 16 apr 2014
Presentazione delle candidature negli Stati membri 1.   Ogni Stato membro è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città del suo territorio conformemente al calendario. 2.   Gli Stati membri interessati pubblicano un invito a presentare candidature almeno sei anni prima dell'anno del titolo. In deroga a quanto disposto al primo comma, gli Stati membri che possono designare una città per detenere il titolo nel 2020, pubblicano tale invito quanto prima dopo il 4 maggio 2014. Ogni invito a presentare candidature contiene il formulario di candidatura di cui all', paragrafo 1. Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione da parte delle città candidate è fissato a non meno di dieci mesi dalla data di pubblicazione. 3.   Gli Stati membri interessati comunicano le candidature alla Commissione.
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