Art. 6
Giuria di esperti
In vigore dal 16 apr 2014
Giuria di esperti
1. È istituita una giuria di esperti indipendenti («giuria»), incaricata delle procedure di selezione e monitoraggio.
2. La giuria è costituita da dieci esperti nominati dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione («esperti europei») in conformità del paragrafo 3.
3. Dopo l'organizzazione di un invito generale a manifestare interesse, la Commissione propone un gruppo di potenziali esperti europei.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a selezionare ciascuno tre esperti del gruppo e li nominano conformemente alle rispettive procedure.
Il Comitato delle regioni seleziona un esperto del gruppo e nomina tale esperto conformemente alle proprie procedure.
Nel selezionare gli esperti europei, ciascuna di tali istituzioni od organi dell'Unione si adopera per garantire, nella composizione complessiva della giuria, la complementarità delle competenze, una distribuzione geografica equilibrata e l'equilibrio di genere.
4. Oltre agli esperti europei, per la selezione e il monitoraggio della città di uno Stato membro, lo Stato membro interessato è autorizzato a nominare fino a due esperti nella giuria, conformemente alle proprie procedure e di concerto con la Commissione.
5. Tutti gli esperti:
a)
sono cittadini dell'Unione;
b)
sono indipendenti;
c)
hanno esperienza e competenze rilevanti nei settori:
i)
della cultura;
ii)
dello sviluppo culturale delle città; o
iii)
nell'organizzazione di una Capitale europea della cultura o di un evento culturale internazionale di simile portata e dimensioni;
d)
sono in grado di dedicare un numero appropriato di giorni di lavoro all'anno alla giuria.
6. La giuria nomina il suo presidente.
7. Gli esperti europei sono nominati per un periodo di tre anni.
Fatto salvo il primo comma, per quanto concerne la prima costituzione della giuria, il Parlamento europeo nomina i suoi esperti per tre anni, la Commissione per due anni e il Consiglio e il Comitato delle regioni per un anno.
8. Tutti gli esperti dichiarano qualsiasi conflitto di interessi in atto o potenziale rispetto a una determinata città candidata. Qualora un esperto rilasci una tale dichiarazione o venga alla luce un conflitto di interessi di questo tipo, l'esperto interessato si dimette e l'istituzione o l'organo dell'Unione o lo Stato membro pertinenti sostituiscono l'esperto per il periodo restante del mandato conformemente alla procedura pertinente.
Storico versioni
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