Art. 4

In vigore dal 14 apr 2014
1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in una o due rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo di intesa. Se le circostanze, eccezionalmente, lo richiedono, l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione può essere messa a disposizione in un'unica rata 2.   Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (5). 3.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti: a) la precondizione di cui all'; b) un bilancio costantemente soddisfacente dell'attuazione di un programma di politica che preveda misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI; c) l'attuazione, secondo un calendario specifico, delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo di intesa. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata. 4.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni di tale sospensione o cancellazione. 5.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale dell'Ucraina. 6.   L'erogazione inizia subito dopo l'istituzione del programma dell'FMI.
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Art. 4 Decisione (UE) 2014/215 — Testo vigente | Portale Normativo