Art. 4
In vigore dal 14 apr 2014
1. Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in una o due rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo di intesa. Se le circostanze, eccezionalmente, lo richiedono, l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione può essere messa a disposizione in un'unica rata
2. Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (5).
3. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a)
la precondizione di cui all';
b)
un bilancio costantemente soddisfacente dell'attuazione di un programma di politica che preveda misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI;
c)
l'attuazione, secondo un calendario specifico, delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo di intesa.
Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.
4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni di tale sospensione o cancellazione.
5. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale dell'Ucraina.
6. L'erogazione inizia subito dopo l'istituzione del programma dell'FMI.
Storico versioni
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