Art. 5
Valuta e tasso di cambio
In vigore dal 27 mar 2014
Valuta e tasso di cambio
1. Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell’Unione sono espresse in euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di qualsiasi altro tributo.
2. Se le spese di uno Stato membro sono state pagate in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato ha presentato la domanda.
Storico versioni
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