Art. 4

Regole di ammissibilità

In vigore dal 27 mar 2014
Regole di ammissibilità 1.   Il contributo dell’Unione di cui all’, paragrafo 1, è erogato alle seguenti condizioni: a) i test sono stati eseguiti secondo i termini della raccomandazione della Commissione; b) gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione la relazione di cui alla raccomandazione della Commissione entro il termine ivi stabilito; c) entro il 31 agosto 2014 gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione, in formato elettronico, una relazione finanziaria secondo il modello di cui all’allegato III della presente decisione. 2.   La Commissione può ridurre l’importo del contributo di cui all’ nei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, tenendo conto della natura e della gravità della non conformità e della perdita finanziaria potenziale per l’Unione. 3.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono i documenti atti a dimostrare i costi sostenuti per i quali è chiesto il rimborso a norma dell’.
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Regole di ammissibilità (Art. 4 Decisione (UE) 2014/176) — Testo vigente | Portale Normativo