Art. 6

In vigore dal 20 mar 2014
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette le seguenti informazioni: a) l'importo complessivo (capitale e interessi del recupero) da recuperare presso SACE BT; b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti attestanti che a SACE BT è stato ingiunto il rimborso dell'aiuto. 2.   L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui agli . Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni sulle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso SACE BT.
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Art. 6 Decisione (UE) 2014/525 — Testo vigente | Portale Normativo