Art. 6
In vigore dal 20 mar 2014
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette le seguenti informazioni:
a)
l'importo complessivo (capitale e interessi del recupero) da recuperare presso SACE BT;
b)
la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che a SACE BT è stato ingiunto il rimborso dell'aiuto.
2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui agli . Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni sulle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso SACE BT.
Storico versioni
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