Art. 5
In vigore dal 20 mar 2014
1. L'Italia recupererà presso SACE BT gli aiuti non compatibili di cui agli .
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono stati posti a disposizione di SACE BT e fino al loro effettivo recupero, cioè per la somma di 156 000 EUR, a partire dal 5 giugno 2009 (), per la somma di 29 milioni di EUR, a partire dal 18 giugno 2009 () e per la somma di 41 milioni di EUR, a partire dal 4 agosto 2009 ().
3. Gli interessi saranno calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (161).
4. Il recupero degli aiuti deve essere immediato ed efficace.
5. L'Italia garantisce l'esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
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