Art. 3

Partecipazione degli Stati membri

In vigore dal 18 mar 2014
Partecipazione degli Stati membri 1)   Tutti gli Stati membri possono partecipare alla sperimentazione. Il termine ultimo per l’inizio della partecipazione è: gennaio 2017. 2)   Gli Stati membri che decidono di partecipare alla sperimentazione (di seguito «Stati membri partecipanti») informano la Commissione e gli altri Stati membri della loro partecipazione, indicando le specie e le regioni per cui partecipano, e delle misure applicate in conformità alla presente decisione. 3)   Gli Stati membri partecipanti possono recedere in qualsiasi momento dalla partecipazione, informando la Commissione al riguardo.
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Partecipazione degli Stati membri (Art. 3 Decisione (UE) 2014/150) — Testo vigente | Portale Normativo