Art. 1
Oggetto
In vigore dal 18 mar 2014
Oggetto
1) Una sperimentazione temporanea è organizzata a livello di Unione, allo scopo di valutare se la produzione, a fini di commercializzazione, e la commercializzazione, a determinate condizioni, delle sementi di popolazioni di cui all’ appartenenti alle specie Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. E Zea mays L., possano costituire un’alternativa migliore rispetto all’esclusione della commercializzazione delle sementi non conformi alle prescrizioni dell’, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della direttiva 66/402/CEE, relativa alle caratteristiche varietali delle sementi di determinate specie, e alle prescrizioni dell’, paragrafo 1, concernente la commercializzazione con la certificazione ufficiale come «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione».
2) Sono valutati i seguenti elementi:
a)
se l’identificazione delle popolazioni di tali specie possa essere effettuata sulla base delle informazioni riguardanti i metodi di selezione e di produzione, le varietà utilizzate nell’incrocio e le caratteristiche principali di tali popolazioni, e
b)
se l’identità delle sementi di tali popolazioni commercializzate possa essere basata sui requisiti di tracciabilità e sull’identificazione della regione di produzione.
Storico versioni
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