Art. 1

Oggetto

In vigore dal 18 mar 2014
Oggetto 1)   Una sperimentazione temporanea è organizzata a livello di Unione, allo scopo di valutare se la produzione, a fini di commercializzazione, e la commercializzazione, a determinate condizioni, delle sementi di popolazioni di cui all’ appartenenti alle specie Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. E Zea mays L., possano costituire un’alternativa migliore rispetto all’esclusione della commercializzazione delle sementi non conformi alle prescrizioni dell’, paragrafo 1, lettere e), f) e g), della direttiva 66/402/CEE, relativa alle caratteristiche varietali delle sementi di determinate specie, e alle prescrizioni dell’, paragrafo 1, concernente la commercializzazione con la certificazione ufficiale come «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione». 2)   Sono valutati i seguenti elementi: a) se l’identificazione delle popolazioni di tali specie possa essere effettuata sulla base delle informazioni riguardanti i metodi di selezione e di produzione, le varietà utilizzate nell’incrocio e le caratteristiche principali di tali popolazioni, e b) se l’identità delle sementi di tali popolazioni commercializzate possa essere basata sui requisiti di tracciabilità e sull’identificazione della regione di produzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:150:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo