Art. 2

In vigore dal 14 mar 2014
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo aggiuntivo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e a procedere, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, alle notifiche previste all'articolo 9 del protocollo aggiuntivo relativamente all'espletamento delle procedure interne per la firma e l'applicazione provvisoria.
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Art. 2 Decisione (UE) 2014/257 — Testo vigente | Portale Normativo