Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 mar 2014
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo aggiuntivo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e a procedere, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, alle notifiche previste all'articolo 9 del protocollo aggiuntivo relativamente all'espletamento delle procedure interne per la firma e l'applicazione provvisoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:257:oj#art-2