Art. 1
Modifica
In vigore dal 12 mar 2014
Modifica
L'articolo 6 della Decisione BCE/2013/35 è modificato come segue:
1.
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La soglia di qualità creditizia applicabile alle attività emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione, precisata alla sezione 6.3 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, corrisponde a un grado di qualità creditizia (Credit Quality Step, CQS) di livello 2 in base alla scala di rating armonizzata dell'Eurosistema (“singola A”) (*1). Tutti i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione devono disporre di almeno due valutazioni per l'emissione di livello “singola A” da parte di un'ECAI accettata.
(*1) Un rating “singola A” è un rating pari almeno ad “A3” di Moody's, “A–” di Fitch o Standard & Poor's, ovvero “AL” di DBRS.»
"
2.
Il paragrafo 3 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:328:oj#art-1