Art. 1 · Modifica

Art. 1

Modifica

In vigore dal 12 mar 2014
Modifica L'articolo 6 della Decisione BCE/2013/35 è modificato come segue: 1. Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La soglia di qualità creditizia applicabile alle attività emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione, precisata alla sezione 6.3 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, corrisponde a un grado di qualità creditizia (Credit Quality Step, CQS) di livello 2 in base alla scala di rating armonizzata dell'Eurosistema (“singola A”) (*1). Tutti i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione devono disporre di almeno due valutazioni per l'emissione di livello “singola A” da parte di un'ECAI accettata. (*1)  Un rating “singola A” è un rating pari almeno ad “A3” di Moody's, “A–” di Fitch o Standard & Poor's, ovvero “AL” di DBRS.» " 2. Il paragrafo 3 è soppresso.
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