Art. 1
Contributi di Stati terzi
In vigore dal 11 mar 2014
Contributi di Stati terzi
1) Il contributo della Georgia all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA) è accettato e considerato significativo.
2) La Georgia è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUFOR RCA.
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