Art. 1 · Contributi di Stati terzi

Art. 1

Contributi di Stati terzi

In vigore dal 11 mar 2014
Contributi di Stati terzi 1)   Il contributo della Georgia all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA) è accettato e considerato significativo. 2)   La Georgia è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUFOR RCA.
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