Art. 8
Procedure e metodologia
In vigore dal 3 mar 2014
Procedure e metodologia
1) Le deliberazioni del comitato attengono alle richieste della Commissione riguardanti la raccomandazione di un LEP per una sostanza specifica o per un gruppo di sostanze o qualsiasi altro parere scientifico («parere») richiesto dalla Commissione.
2) La Commissione, nel richiedere al comitato una raccomandazione o un parere a norma del paragrafo 1, può fissare il termine entro il quale essi devono essere forniti.
3) Il comitato, in particolare la presidenza, si adopera per formulare le proprie raccomandazioni o pareri sulla base di un consenso. Le deliberazioni del comitato non sono seguite da votazioni. In assenza di consenso unanime, il comitato comunica alla Commissione le varie posizioni assunte nel corso delle deliberazioni.
4) Il comitato, con il sostegno del segretariato, provvede a che la sua metodologia rifletta i più recenti standard scientifici e trovi attuazione.
5) Fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza di cui all’, paragrafo 3, la Commissione pubblica la metodologia aggiornata e le raccomandazioni e i pareri adottati dal comitato nella sezione del suo sito Internet dedicata al comitato.
Storico versioni
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