Art. 10

Osservatori ed esperti esterni

In vigore dal 3 mar 2014
Osservatori ed esperti esterni 1)   I servizi della Commissione invitano i paesi SEE/EFTA a proporre nominativi di scienziati per la partecipazione alle riunioni in veste di osservatori. 2)   Se del caso, i servizi della Commissione possono invitare esperti scientifici esterni al comitato, che hanno competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, a partecipare ai lavori del comitato o a un gruppo di lavoro su base ad hoc.
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Osservatori ed esperti esterni (Art. 10 Decisione (UE) 2014/113) — Testo vigente | Portale Normativo